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Naturopatia, profilo legislativo in Italia

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Il Post

  • Scritto da: Lucia Rita  Giannandrea
  • Il: 16/10/2020 12:27:43

Una disciplina che esorta al contatto umano con finalità salutistiche, può essere mal recepita dal corpo accademico preposto a mantenere la salute della società.

La proposta naturopatica ha avuto difficoltà a trovare dei connotati che la identificassero e la caratterizzassero.

Ciò è accaduto fino al 14 gennaio 2013, quando è stata approvata la legge n. 4, che regolamenta "le professioni non organizzate in ordini o collegi".

Ciò attesta che fino a quel momento la Naturopatia in Italia non era riconosciuta non disponendo di un ordine o collegio, mentre dalla fine della seconda guerra mondiale se ne praticavano gli insegnamenti e a volte solo le intuizioni.

Con l'avvento dell'Unione Europea, si sono generati nuovi scambi culturali e operativi che non hanno peraltro prodotto una visione cristallina della Naturopatia.

Tenendo conto delle esperienze degli altri paesi, l'Italia da sempre culla di cultura, potrebbe oggi definire con più chiarezza questa disciplina in relazione al tempo che viviamo, e al contempo qualificare in modo più uniforme il suo praticante. Si potrebbe allargare questa ricorrente definizione di professione emergente con una visione culturale al passo con le esigenze e le opportunità di scambi culturali, caratteristica del nostro presente.

Con la legge 4/2013 è data una linea di condotta da cui non dobbiamo derogare. Il concetto di associazione e il ruolo che questa riveste nel settore naturopatico ha un chiaro rilievo nella legge 4/2013.

L'Articolo 2, "Associazioni professionali", comma 1, esorta a costituire delle associazioni a carattere professionale ... "con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche". Al comma 3 si legge: "le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, ... vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per la violazione del medesimo codice" (codice del consumo 27bis).

Al comma 4, si legge: "le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore".

L'Articolo 3, "Forme aggregative delle associazioni", al comma 1 si legge che: "mantenendo la propria autonomia, le associazioni possono riunirsi in forme aggregative ...".

Al comma 3 sono elencati i compiti di queste associazioni aggregate che "possono controllare l'operato delle singole associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni".

L'Articolo 4, "Pubblicità delle associazioni professionali", al comma 3 si legge: "le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenze professionali".

Si impone in questa luce la necessità di un ELEMENTO AGGREGANTE che permetta l'incontro e la discussione tra le associazioni esistenti. Senza un elemento coordinatore, cadiamo facilmente nei nostri difetti nazionali della individualità e della frammentazione.

Interessante è l'Articolo 6, "Autoregolamentazione volontaria", in cui si legge al comma 1: "la presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'Art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'Art. 2".

Il comma 2 dello stesso Articolo, ci dice che la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche denominate "Normativa Tecnica UNI".

Infine l'Articolo 9, "Certificazione di conformità a norme tecniche UNI", conferma al comma 1 che: "le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2, dove si conferma che "gli organismi di certificazione accreditati ... possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione".

Perché le associazioni che promuovono lo studio della Naturopatia non si incontrano e non creano una coalizione come del resto indicato dall'articolo 2, comma 3?

Si sottolinea in detto articolo il rispetto della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

La normativa tecnica UNI riguardante la Naturopatia, dice al capitolo 3.11 che la Naturopatia si basa sulle scienze umane e sulle scienze naturali. Si occupa di trattamento e della promozione dello stato di salute attraverso l'uso di metodi e modalità che favoriscono il processo di autoguarigione, il trattamento naturale di tutta la persona, la promozione della personale responsabilità per la propria salute, l'istruzione per il promuovere la salute attraverso un adeguato stile di vita. La Naturopatia miscela la millenaria esperienza dei trattamenti naturali con le attuali conoscenze nell'ambito salutistico e prende fondamento dai paradigmi del pensiero dell'antropologia fisica e culturale in prima istanza, e di conseguenza delle scienze dell'uomo... La Naturopatia è parte dell'insieme dei sistemi e delle discipline esercitate dagli operatori non medici nell'ambito delle medicine non convenzionali.

Si evince da quanto precede che disponiamo di tutti gli elementi perché la Naturopatia ancor prima di produrre una nuova professione emergente, torni ad essere quel laboratorio di ricerca sul significato di natura nella vita umana e l'utilizzo delle conoscenze più avanzate della fisica/medicina quantistica per meglio comprendere e collocare il significato di energia e i mezzi per gestirla.

Nel rispetto delle competenze e capacità individuali di ogni associazione, nel rispetto dei successi individuali degli aderenti alle associazioni, il momento storico che viviamo chiede unione e uniformità di conoscenze per contrastare abusi e deroghe.

Il codice deontologico del Naturopata deve essere unico. Rispettiamo lo sforzo fatto da ogni associazione per compilare un codice deontologico che verrà sottoscritto dal professionista aderente a tale associazione e non possiamo immaginare che detto codice vari anche solo in un particolare con quello sottoscritto da un altro professionista proveniente da un'altra associazione.

Il monte ore dei corsi è un altro aspetto da chiarire. Dobbiamo imbonire l'allievo o guidarlo verso l'apprendimento?

La Naturopatia deve avere una base didattica comune. Nel rispetto dei multiformi aspetti della natura e della natura umana è ovvio che ogni scuola, assolta la formazione di base che permette una base comune di comprensione e discussione, decida per uno specifico orientamento nel quadro della Naturopatia.

In questa epoca di allargamento della conoscenza e della cultura, non possiamo minimizzare l'insegnamento e l'apprendimento in nome di una ipotetica democrazia. Vorrei ricordare, a puro spirito informativo, che la qualifica di Dottore non significa medico, bensì l'esser dotto in una scienza e auspico che anche in Italia si offra un insegnamento naturopatico che porti a meritare questa qualifica.

18-08-2016

Lucia Tommasini Giannandrea



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